Il codice del Terzo settore ha introdotto due regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito, ai quali gli ETS possono aderire per opzione. I regimi sono applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con la circolare n. 1/E del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni operative ai fini del reddito e dell’IVA per gli ETS che esercitano l’opzione; le istruzioni chiariscono altresì quali sono le modalità di accesso e di esclusione dal regime e dettano chiare indicazioni atte a garantire la neutralità fiscale nel passaggio tra regimi differenti (ordinario e forfetario), attraverso specifiche previsioni che consentono di evitare fenomeni di doppia tassazione o salti d’imposta per quei componenti reddituali che hanno già concorso alla formazione del reddito in anni precedenti.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


