Il codice del Terzo settore ha introdotto due regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito, ai quali gli ETS possono aderire per opzione. I regimi sono applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con la circolare n. 1/E del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni operative ai fini del reddito e dell’IVA per gli ETS che esercitano l’opzione; le istruzioni chiariscono altresì quali sono le modalità di accesso e di esclusione dal regime e dettano chiare indicazioni atte a garantire la neutralità fiscale nel passaggio tra regimi differenti (ordinario e forfetario), attraverso specifiche previsioni che consentono di evitare fenomeni di doppia tassazione o salti d’imposta per quei componenti reddituali che hanno già concorso alla formazione del reddito in anni precedenti.
Finanziamento per distribuzione di dividendi: quali implicazioni fiscali?
Sempre più di frequente alcune società ricorrono al debito per finanziare la distribuzione di riserve di utili e/o capitali nel tentativo di preservare il bilanciamento tra capitale e indebitamento. Si tratta di operazioni per cui risulterà sempre necessaria una...


