Con la sentenza n. 32/2024 del 29 febbraio 2024 la Corte Costituzionale evidenzia che l’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita. Per tale motivo dichiara l’illegittimità costituzionale della norma la quale prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale norma inciderebbe sull’effettiva possibilità di esercizio del diritto da parte dei beneficiari, specie in caso di decesso dell’assicurato, anche in relazione all’obbligo delle imprese assicuratrici di procedere al versamento degli importi nel fondo statale relativo ai “rapporti dormienti”.
Prodotti ittici: la vendita al dettaglio rientra nella nozione di trasformazione e commercializzazione
La Corte di giustizia UE, con sentenza del 23 aprile 2026 nella causa C‑811/24, ha stabilito che la vendita al dettaglio di prodotti ittici rientra nella nozione di “trasformazione e commercializzazione” prevista dal regolamento (UE) n. 717/2014 sugli aiuti de minimis...


