Con la sentenza n. 32/2024 del 29 febbraio 2024 la Corte Costituzionale evidenzia che l’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita. Per tale motivo dichiara l’illegittimità costituzionale della norma la quale prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale norma inciderebbe sull’effettiva possibilità di esercizio del diritto da parte dei beneficiari, specie in caso di decesso dell’assicurato, anche in relazione all’obbligo delle imprese assicuratrici di procedere al versamento degli importi nel fondo statale relativo ai “rapporti dormienti”.
Caro-carburanti, assunzioni scuola e responsabilità d’impresa: le misure del CdM
Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026, ha approvato un pacchetto di misure che proroga fino al 25 agosto gli interventi contro il caro carburanti, in attesa della riattivazione del meccanismo delle accise mobili. Sono stati rafforzati gli interventi per i Campi...


