La Corte di giustizia UE, con sentenza del 23 aprile 2026 nella causa C‑811/24, ha stabilito che la vendita al dettaglio di prodotti ittici rientra nella nozione di “trasformazione e commercializzazione” prevista dal regolamento (UE) n. 717/2014 sugli aiuti de minimis nel settore pesca. Ciò comporta che le imprese che vendono al dettaglio pesci, crostacei e molluschi ricadono nel regime de minimis specifico per la pesca, restando escluse dal regolamento generale 1407/2013 e da quello agricolo 1408/2013. La Corte fonda la decisione sul significato ordinario di “commercializzazione”, che comprende tutte le attività fino alla vendita al consumatore finale, e sul quadro dell’OCM pesca, che include espressamente il commercio al dettaglio nella filiera. Inoltre, il regolamento 717/2014 definisce la commercializzazione come l’insieme delle operazioni fino al prodotto finale, includendo quindi la fase retail. L’unico regime applicabile è pertanto quello previsto per il settore pesca.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...


