Le articolazioni territoriali degli EPS possono beneficiare della deroga al limite del 50% di enti non APS ma devono comunque rispettare il requisito minimo di base associativa previsto dal comma 1 dell’art. 35 del codice del terzo settore per essere qualificate come APS. Resta ferma solo la possibilità di usufruire del periodo di “salvaguardia” di un anno previsto dal comma 1-bis, se il numero minimo viene meno. E’ quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota n. 593 del 16 gennaio 2026.
Come cambiano il diritto di recesso dei soci e lo statuto con la riforma del TUF 2026
La riforma del TUF attuata dal D.Lgs. n. 47/2026 ha introdotto un regime speciale per le società di “nuova quotazione” e le PMI che prevede la semplificazione dei quorum per le modifiche statutarie e la sterilizzazione del diritto di recesso speculativo. Con le...


