L’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) impone alle stazioni appaltanti l’individuazione del CCNL “leader” da applicare negli appalti pubblici, aprendo però alla possibilità, per gli operatori economici, di adottare un contratto diverso purché equivalente sul piano economico e normativo. In materia, fa discutere la sentenza n. 325/2026 del TAR dell’Emilia Romagna, la quale, in relazione alle tutele economiche ha sentenziato come in caso di appalti pubblici la verifica dell’equivalenza tra il CCNL leader (identificato dalla stazione appaltante) e quello applicato concretamente dall’azienda non può considerare i superminimi applicati ai lavoratori interessati. Alla luce del recente orientamento della giurisprudenza amministrativa quali sono, quindi, le difficoltà operative legate alla dichiarazione di equivalenza?
Nuovi assunti: gestione TFR nei primi 60 giorni
Con il messaggio n. 2325 del 2026, l'INPS fornisce le prime istruzioni operative in merito alla gestione del trattamento di fine rapporto nell'ambito del nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato...


