L’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) impone alle stazioni appaltanti l’individuazione del CCNL “leader” da applicare negli appalti pubblici, aprendo però alla possibilità, per gli operatori economici, di adottare un contratto diverso purché equivalente sul piano economico e normativo. In materia, fa discutere la sentenza n. 325/2026 del TAR dell’Emilia Romagna, la quale, in relazione alle tutele economiche ha sentenziato come in caso di appalti pubblici la verifica dell’equivalenza tra il CCNL leader (identificato dalla stazione appaltante) e quello applicato concretamente dall’azienda non può considerare i superminimi applicati ai lavoratori interessati. Alla luce del recente orientamento della giurisprudenza amministrativa quali sono, quindi, le difficoltà operative legate alla dichiarazione di equivalenza?
Potestà disciplinare: per te il corso di autoformazione on line
Illustrare le norme previste dalla legge n. 12/1979 e dal Codice Deontologico ed esaminare le tipologie di sanzioni applicabili agli iscritti all’Ordine e il regolamento dei consigli di disciplina. Conoscere inoltre i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari. È...


