La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2026, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge professionale forense relative alla partecipazione dei soci di capitale nelle società tra avvocati, rilevando l’insufficiente motivazione dell’ordinanza di rimessione. Pur senza pronunciarsi nel merito, la Consulta riafferma il valore costituzionale dell’indipendenza dell’avvocato e del diritto di difesa, evidenziando che la presenza di soci non professionisti deve essere accompagnata da adeguate garanzie normative contro conflitti di interesse e interferenze sull’attività professionale.
Fondo vittime amianto: istruzioni operative per gli anni 2024 e 2025
Con la circolare n. 36 del 2026, l'INAIL fornisce le istruzioni applicative del decreto interministeriale 28 luglio 2026 relativo al Fondo per le vittime dell'amianto. Il documento definisce i soggetti legittimati all'accesso, le modalità di presentazione delle...


