In caso di fusione, gli adempimenti dichiarativi ai fini IVA variano a seconda del momento in cui la fusione ha effetto. In proposito, possono evidenziarsi almeno tre scenari: la fusione, infatti, può avere effetto giuridico nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno della fusione oppure dopo il termine di presentazione della dichiarazione; è possibile anche che la fusione, pur avvenendo tra il 1° gennaio e la data di presentazione del modello IVA, preveda una decorrenza successiva al 30 aprile. Come vanno gestite le diverse situazioni?
Cessione di terreni non edificabili: la tassazione sostitutiva conviene (quasi) sempre
Per le cessioni di terreni non edificabili, che danno luogo a plusvalenza tassabile se effettuate entro 5 anni dall’acquisto, il contribuente può optare per un regime sostitutivo, che prevede l’applicazione dell’imposta con l’aliquota del 26%, in luogo dell’IRPEF con...


