Nelle conclusioni del 7 maggio 2026, nella causa C‑276/25, l’Avvocato Generale afferma che il giudice nazionale deve poter ordinare sia la comunicazione delle informazioni previste dalla direttiva, sia la produzione dei documenti pertinenti. La documentazione è necessaria per evitare dichiarazioni meramente assertive e garantire un accesso effettivo agli elementi probatori. Tale potere deve essere esercitato su istanza giustificata e proporzionata, nel rispetto del bilanciamento tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale, riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.
Come cambiano il diritto di recesso dei soci e lo statuto con la riforma del TUF 2026
La riforma del TUF attuata dal D.Lgs. n. 47/2026 ha introdotto un regime speciale per le società di “nuova quotazione” e le PMI che prevede la semplificazione dei quorum per le modifiche statutarie e la sterilizzazione del diritto di recesso speculativo. Con le...


