La Corte costituzionale, con sentenza n. 51 del 14 aprile 2026, ha esaminato la disciplina sulla circolazione internazionale delle cose di rilievo culturale, accogliendo le questioni di legittimità relative alla certificazione delle opere d’arte antica di valore inferiore a 13.500 euro. La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 72, comma 1, del Codice dei beni culturali, nella parte in cui non consente la certificazione dell’ingresso in Italia di tali beni, rilevando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle opere di valore superiore e una compressione ingiustificata della libertà economica e del diritto di proprietà. L’illegittimità è stata estesa anche alle opere di autore vivente o realizzate da meno di 70 anni. Sono state invece respinte le questioni sull’acquisto coattivo ex art. 70, ritenuto frutto di un bilanciamento non irragionevole e comunque compensato dagli strumenti di tutela culturale già previsti.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

