In tema di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali, con il pronto ordini del 7 aprile 2026, il CNDCEC ha chiarito che il termine è interpretabile come ordinatorio e non perentorio e, di conseguenza, l’Ordine, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, può discrezionalmente valutare se includere o meno le candidature presentate oltre il termine dei quindici giorni, compatibilmente con i tempi di trasmissione dell’elenco al Presidente del Tribunale per la nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina.
Reddito d’impresa: ancora troppi doppi binari tra valori contabili e fiscali
Nonostante la legge delega fiscale, che ha previsto la revisione della disciplina del reddito d’impresa attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, da ultimo il legislatore non si è sempre mosso in questa...


