L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 19 marzo 2026 alla Causa C-354/24, afferma che gli Stati membri possono escludere hardware e software dalle infrastrutture di telecomunicazione quando il produttore rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale. Tale potere, però, non è illimitato: ogni decisione deve essere soggetta a controllo giurisdizionale, inclusa la verifica della proporzionalità. Non basta un sospetto generico: occorre una valutazione specifica dei rischi connessi all’uso concreto delle apparecchiature. Nel caso di specie, l’avvocato generale evidenzia che il codice europeo delle comunicazioni elettroniche stabilisce requisiti di sicurezza che allineano gli interessi dell’Unione e degli Stati membri, consentendo alle autorità nazionali di basarsi anche sulle valutazioni dell’UE. Infine, chiarisce che una restrizione all’uso di apparecchiature per motivi di sicurezza costituisce una limitazione e non una privazione della proprietà ai sensi dell’art. 17 della Carta, e non dà diritto automatico a indennizzo salvo onere sproporzionato.
Clausole abusive e prescrizione: il dies a quo secondo la Corte UE
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 19 marzo 2026 (causa C‑679/24), chiarisce che il diritto dell’Unione impedisce di far decorrere il termine di prescrizione quinquennale dalla data di stipula del mutuo quando il consumatore non era, né...


