Nelle conclusioni del 12 marzo 2026 nella causa C‑60/25, l’Avvocato Generale propone alla Corte di Giustizia UE di chiarire che la constatazione, da parte della Commissione europea, della manipolazione di un indice di riferimento ai fini dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non determina automaticamente la nullità di una clausola contrattuale che rinvia a tale parametro. La clausola di un mutuo che utilizza l’indice manipolato non è infatti parte dell’intesa anticoncorrenziale oggetto della decisione della Commissione, né è stato accertato che essa violi, di per sé, l’articolo 101 TFUE. Tuttavia, il giudice nazionale non può ignorare gli accertamenti contenuti nella decisione della Commissione quando valuta la validità della clausola secondo il diritto interno, nei limiti e nei termini delineati dalla stessa decisione.
Sigarette con filtro: obbligo UE di libero accesso alle norme ISO
Con sentenza del 21 aprile 2026 nella causa C‑155/24, la Corte di giustizia UE afferma che quando una direttiva dell’Unione volta alla tutela della salute rinvia a norme internazionali, tali norme devono essere liberamente accessibili. La controversia nasce dalla...


