Il caso Assonime n. 2/2026 analizza la sentenza della Corte di giustizia UE del 2 dicembre 2025 (C‑492/23), che segna un punto di svolta nella definizione delle responsabilità delle piattaforme digitali in materia di protezione dei dati personali. La Corte stabilisce che le piattaforme che determinano modalità di accesso, utilizzo e diffusione dei dati – anche per finalità commerciali – agiscono come titolari del trattamento e sono quindi pienamente soggette agli obblighi del GDPR. Esse devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, con garanzie rafforzate per i dati particolari, senza poter beneficiare del regime di responsabilità limitata dell’e-commerce. La decisione chiarisce inoltre il coordinamento con il Digital Services Act, orientando verso un modello di compliance integrata che unisce tutela dei diritti fondamentali, gestione dei rischi sistemici e principi di privacy by design e by default nella progettazione dei servizi digitali.
Conti di risparmio e investimento SIA: come funzionano e quali vantaggi fiscali per imprese e risparmiatori
I conti di risparmio e investimento (SIA), proposti da ABI, ANIA, Assogestioni, Assoreti e AIPB, puntano a convogliare il risparmio privato verso l'economia reale e il finanziamento delle imprese. La proposta prevede incentivi fiscali legati a un orizzonte minimo di...

