Anche a seguito della riforma IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2024) non è chiaro il sistema di imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, dei proventi derivanti da contratti di riporto, in particolare nel caso in cui il percettore sia una persona fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa o professionale. Difatti non sembrerebbe applicabile, per legge, né la disciplina sulle ritenute né le regole per la tassazione separata. L’Agenzia delle Entrate, invece, sembrerebbe affermare che il reddito di capitale scaturente da un riporto superiore a 5 anni sia tassato separatamente, ma questa conclusione non pare rinvenibile nelle norme.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


