Con la risposta a interpello n. 143 del 13 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che affinché possa operare l’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4ter, del TUSD, non è sufficiente il mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto, ma è necessario che, in concreto, l’esercizio dei diritti di voto trasferiti permetta al donatario di influire effettivamente sull’adozione delle delibere riguardanti le materie che rientrano nella competenza dell’assemblea ordinaria, senza che tale prerogativa venga ostacolata, in fatto, da clausole statutarie o patti parasociali.
Distinzione tra trasferimento di universalità totale o parziale di beni
Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-366/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un...


