Per l’Avvocato generale UE la definizione agevolata delle controversie tributarie della legge di Bilancio 2023 è un condono incompatibile con il diritto dell’Unione nella parte in cui consente di chiudere le liti IVA con il pagamento di una percentuale dell’imposta – che in Cassazione scende al 5% – senza sanzioni né interessi: così le conclusioni presentate l’11 giugno 2026 nella causa C-308/25. Le conclusioni qualificano l’istituto come “rinuncia generale alla riscossione dell’IVA per un determinato periodo”, nel solco della censura del 2008, e sciolgono, sul piano degli effetti, la distinzione fra condono e definizione delle liti pendenti su cui riposa l’orientamento interno (Cass., SS.UU. n. 3676/2010), senza tuttavia confrontarsi mai con esso. L’esclusione dell’IVA all’importazione non salva la misura, ma la aggrava sul terreno della neutralità fiscale “esterna”. Respinta, infine, la richiesta del Governo italiano di limitare nel tempo gli effetti della futura sentenza: se la Corte seguirà l’Avvocato generale, si aprirà la questione delle circa 40.000 controversie già definite.
Trust: tassazione in entrata su opzione anche per le imposte ipo-catastali
L’art. 13 del correttivo Omnibus modifica l’art. 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990, norma che ha introdotto una disciplina normativa ad hoc in materia di tassazione dell’atto di dotazione dei trust o dei vincoli di destinazione. Per i trasferimenti che includono beni...


