Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-614/25, il Tribunale dell’UE ha chiarito che non costituiscono un motivo che consenta di esentare dall’IVA una cessione effettuata da un soggetto passivo registrato ai fini dell’IVA in un primo Stato membro a un acquirente intermedio registrato ai fini dell’IVA in un secondo Stato membro le circostanze secondo cui, in primo luogo, una cessione di merci soggette ad accisa è effettuata in regime di sospensione dei relativi diritti, in secondo luogo, è dimostrato che, nell’ambito di un’operazione triangolare, il soggetto passivo registrato ai fini dell’IVA in un terzo Stato membro è debitore dell’IVA e, in terzo luogo, è dimostrato che le merci sono effettivamente uscite dal primo Stato membro e sono state cedute nel terzo Stato membro.
Prodotti dell’Armena: pubblicate le misure temporanee di liberalizzazione commerciale
Con un avviso del 26 ottobre 2026 l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che lo scorso 9 ottobre 2026 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/2269 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2026 sulle misure temporanee di liberalizzazione commerciale...

