La sentenza n. 72 del 23 maggio 2025 della Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 15 del 1991, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS). La Corte ha stabilito che il divieto di costruzione entro 150 metri dalla battigia, introdotto nel 1976, è sempre stato direttamente efficace nei confronti dei privati, e non solo ai fini della pianificazione urbanistica. Inoltre, ha negato la possibilità di un legittimo affidamento sulla sanatoria edilizia prevista dalla legge regionale del 1985, chiarendo che le norme successive alla legge del 1976 indicavano la non condonabilità delle opere abusive realizzate in violazione del divieto. La decisione conferma l’interpretazione autentica della norma e la rigidità del vincolo paesaggistico costiero.
Tutela penale dell’ambiente: via libera dal CDM al decreto di attuazione UE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, aggiornando il quadro europeo del 2008‑2009. Il testo recepisce i pareri parlamentari e rafforza il Sistema di...

