La soggettività passiva deve essere attribuita alla capogruppo, anziché al Gruppo IVA, qualora tale società o ente sia in grado di imporre la propria volontà agli altri soggetti facenti parte del gruppo, garantendo la corretta riscossione dell’IVA. Riguardo al vincolo finanziario, il requisito della maggioranza dei diritti di voto, oltre a quello della partecipazione maggioritaria, non costituisce a priori una misura necessaria e adeguata al conseguimento degli obiettivi sottesi all’istituzione del Gruppo IVA, volti a prevenire prassi o condotte abusive o a contrastare i fenomeni di frode o evasione fiscale. A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-141/20 del 1° dicembre 2022.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


