La soggettività passiva deve essere attribuita alla capogruppo, anziché al Gruppo IVA, qualora tale società o ente sia in grado di imporre la propria volontà agli altri soggetti facenti parte del gruppo, garantendo la corretta riscossione dell’IVA. Riguardo al vincolo finanziario, il requisito della maggioranza dei diritti di voto, oltre a quello della partecipazione maggioritaria, non costituisce a priori una misura necessaria e adeguata al conseguimento degli obiettivi sottesi all’istituzione del Gruppo IVA, volti a prevenire prassi o condotte abusive o a contrastare i fenomeni di frode o evasione fiscale. A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-141/20 del 1° dicembre 2022.
Civis: nuovo canale unico per i contribuenti
Con un comunicato stampa del 12 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la nuova versione del canale Civis consente all’utente che, dopo la prima risposta dell’Agenzia, desidera fornire ulteriori elementi, di chiedere il riesame della pratica sempre dal...


