In merito alla norma sulla responsabilità in solido dell’intermediario, in caso di avvii e chiusure di comodo di attività, contenuta nella bozza della legge di stabilità, non è corretto ipotizzare delle sanzioni con l’accusa indimostrata di “avallare” comportamenti fraudolenti dei propri clienti. Lo hanno affermato le Associazioni dei Commercialisti ADC – AIDC – ANC – UNGDCEC con un comunicato stampa del 2 dicembre 2022. La sanzione di 3.000 euro prevista nella bozza, a carico del commercialista, presuppone che lo stesso sia consapevole di un intento fraudolento, esimendo l’ente che rilascia la partita iva da qualsiasi controllo preventivo a carico di chi effettivamente richiede l’avvio di attività.
Limite di 5.000 euro anche per il premio in forma di benefit aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026 con cui ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo...


