In merito alla norma sulla responsabilità in solido dell’intermediario, in caso di avvii e chiusure di comodo di attività, contenuta nella bozza della legge di stabilità, non è corretto ipotizzare delle sanzioni con l’accusa indimostrata di “avallare” comportamenti fraudolenti dei propri clienti. Lo hanno affermato le Associazioni dei Commercialisti ADC – AIDC – ANC – UNGDCEC con un comunicato stampa del 2 dicembre 2022. La sanzione di 3.000 euro prevista nella bozza, a carico del commercialista, presuppone che lo stesso sia consapevole di un intento fraudolento, esimendo l’ente che rilascia la partita iva da qualsiasi controllo preventivo a carico di chi effettivamente richiede l’avvio di attività.
Prova dell’origine non preferenziale delle merci: i chiarimenti delle Dogane
Con un avviso del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che la DG TAXUD ha reso disponibile una versione aggiornata del documento di domande e risposte al fine di supportare gli operatori e le autorità competenti nell’applicazione del nuovo 59 bis del...


