La soggettività passiva deve essere attribuita alla capogruppo, anziché al Gruppo IVA, qualora tale società o ente sia in grado di imporre la propria volontà agli altri soggetti facenti parte del gruppo, garantendo la corretta riscossione dell’IVA. Riguardo al vincolo finanziario, il requisito della maggioranza dei diritti di voto, oltre a quello della partecipazione maggioritaria, non costituisce a priori una misura necessaria e adeguata al conseguimento degli obiettivi sottesi all’istituzione del Gruppo IVA, volti a prevenire prassi o condotte abusive o a contrastare i fenomeni di frode o evasione fiscale. A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-141/20 del 1° dicembre 2022.
Sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni: soggetto ad IVA al 22%
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 306 del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un’aliquota IVA agevolata al 5% esclusivamente per i beni tassativamente indicati dalla norma e dai successivi...


