La soggettività passiva deve essere attribuita alla capogruppo, anziché al Gruppo IVA, qualora tale società o ente sia in grado di imporre la propria volontà agli altri soggetti facenti parte del gruppo, garantendo la corretta riscossione dell’IVA. Riguardo al vincolo finanziario, il requisito della maggioranza dei diritti di voto, oltre a quello della partecipazione maggioritaria, non costituisce a priori una misura necessaria e adeguata al conseguimento degli obiettivi sottesi all’istituzione del Gruppo IVA, volti a prevenire prassi o condotte abusive o a contrastare i fenomeni di frode o evasione fiscale. A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-141/20 del 1° dicembre 2022.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


