La Corte di giustizia UE, nella sentenza del 22 gennaio 2026 alla causa C‑18/24, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 155 della direttiva Solvibilità II. La procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e quella dello Stato ospitante si applica anche quando quest’ultima rileva che un’impresa di assicurazione operante sul suo territorio, tramite succursale o libera prestazione di servizi, viola obblighi derivanti dal regolamento (UE) 1286/2014 sui documenti informativi chiave (PRIIPs) o dalle norme nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. La Corte precisa inoltre che lo Stato ospitante non è tenuto a seguire la procedura di cooperazione prevista ai paragrafi 1‑3 dell’articolo 155 quando irroga sanzioni ai sensi dei paragrafi 5‑6, purché tali sanzioni non riguardino il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e non abbiano l’effetto di impedire all’impresa assicurativa di operare nel territorio dello Stato ospitante.
Come cambiano il diritto di recesso dei soci e lo statuto con la riforma del TUF 2026
La riforma del TUF attuata dal D.Lgs. n. 47/2026 ha introdotto un regime speciale per le società di “nuova quotazione” e le PMI che prevede la semplificazione dei quorum per le modifiche statutarie e la sterilizzazione del diritto di recesso speculativo. Con le...


