Con la sentenza resa nella causa C-837/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale che preveda che un’operazione di costituzione di una società di capitali, il cui capitale sociale sia interamente versato, mediante partecipazioni detenute in altre società che possiedono beni immobili, dalla società conferente, la quale riceva, come corrispettivo, la totalità del capitale sociale della società così costituita, sia assoggettata ad un’imposta la cui base è determinata secondo il valore patrimoniale fiscale di tali beni immobili o, eventualmente, il valore contabile di bilancio.
Passaggi generazionali di partecipazioni: il vincolo quinquennale tra titolarità delle quote e controllo
Con la risposta a interpello n. 152 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD richiede il mantenimento per cinque anni del controllo acquisito o integrato, non delle singole partecipazioni ricevute. La soluzione...


