Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, la disciplina transitoria dettata dalla legge di Bilancio 2018 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40, 49,72 o 58,14 per cento, a seconda del periodo di formazione). È quanto ha affermato l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella Norma di Comportamento n. 218.
Prestazioni artistiche nel territorio dello Stato: il trattamento convenzionale
Con la risposta a interpello n. 66 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il reddito proveniente da prestazioni professionali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa...


