Il termine per la presentazione dell’istanza relativa alla rottamazione quater scade il 30 aprile. Questa versione della rottamazione è più conveniente rispetto alle precedenti edizioni, in quanto cancella non solo le sanzioni, gli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione, ma anche l’aggio. Restano dovute, oltre all’imposta, le spese di notifica e le spese relative alle procedure esecutive se avviate. I contribuenti possono anche presentare più istanze distinte per ridurre il rischio di un’eventuale decadenza qualora una delle rate non fosse versata nei termini di legge.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


