In tema di plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all’interno di un edificio oggetto di interventi agevolati, con la risposta a interpello n. 86 del 27 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nel caso di cessione di un bene condominiale come l’abitazione del portiere, la verifica dell’eventuale presenza delle esimenti previste dall’articolo 67, comma 1, lett. bbis), del TUIR, deve essere effettuata avendo riguardo alla posizione soggettiva di ciascun condomino in relazione all’unità immobiliare di cui è titolare all’interno del condominio. Ciò in quanto la titolarità dell’abitazione del portiere, proporzionata ai millesimi di proprietà deriva dalla titolarità dell’unità immobiliare cui tali millesimi si riferiscono costituendone un elemento accessorio.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


