L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 19 marzo 2026 alla Causa C-354/24, afferma che gli Stati membri possono escludere hardware e software dalle infrastrutture di telecomunicazione quando il produttore rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale. Tale potere, però, non è illimitato: ogni decisione deve essere soggetta a controllo giurisdizionale, inclusa la verifica della proporzionalità. Non basta un sospetto generico: occorre una valutazione specifica dei rischi connessi all’uso concreto delle apparecchiature. Nel caso di specie, l’avvocato generale evidenzia che il codice europeo delle comunicazioni elettroniche stabilisce requisiti di sicurezza che allineano gli interessi dell’Unione e degli Stati membri, consentendo alle autorità nazionali di basarsi anche sulle valutazioni dell’UE. Infine, chiarisce che una restrizione all’uso di apparecchiature per motivi di sicurezza costituisce una limitazione e non una privazione della proprietà ai sensi dell’art. 17 della Carta, e non dà diritto automatico a indennizzo salvo onere sproporzionato.
Cooperative sociali: al via la campagna straordinaria ispettiva 2026
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto del 4 giugno 2026 con cui la Direzione Generale Servizi di Vigilanza ha dato avvio a una campagna ispettiva sulle cooperative sociali. Il Decreto dispone l’avvio dell'indicata campagna e...


