Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di autorizzazione previsto dalla normativa nazionale sia compatibile con il diritto dell’Unione. Amazon Italia Logistica gestirebbe invii già aventi natura postale, potenzialmente rientranti nello smistamento; Amazon Italia Services, tramite i lockers, svolgerebbe attività di distribuzione; Amazon Italia Transport eserciterebbe un’influenza determinante sulla prestazione del recapito, configurandosi come fornitore di servizio postale. L’Avvocato generale evidenzia inoltre che, in un’attività frammentata, ciascun operatore può essere qualificato come fornitore postale se partecipa a una fase del ciclo. Le conclusioni sostengono quindi la legittimità dell’autorizzazione richiesta dall’Italia.
Instagram e Facebook: la UE contesta il design che genera uso compulsivo
La Commissione Europea, nel comunicato del 10 luglio 2026, comunica che ha rilevato in via preliminare che Meta avrebbe violato la legge sui servizi digitali attraverso elementi di design che crea dipendenza su Instagram e Facebook, quali scorrimento infinito,...


