La legge di Bilancio 2026 ha previsto che dal 1° gennaio 2026, in caso di permuta di beni e/o servizi con altri beni e/o servizi, la base imponibile IVA è costituita non più dal valore normale dei beni/servizi scambiati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione, poiché tali costi rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione. Per effetto del decreto fiscale 2026 (D.L. n. 38/2026), il nuovo regime trova applicazione alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Pertanto, i contratti che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2026) erano in corso di validità restano assoggettati alle regole previgenti.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


