La legge riconosce al datore di lavoro la possibilità di organizzare l’orario di lavoro in base alle esigenze produttive e organizzative dell’azienda, rispettando i limiti previsti dalla stessa normativa e dalla contrattazione collettiva di riferimento. Una volta definito l’orario di lavoro all’assunzione, può sorgere, successivamente, l’esigenza per il datore di modificare l’articolazione dell’orario. Il potere di modifica unilaterale dell’orario da parte di quest’ultimo è incondizionato? Quando è necessario il consenso del lavoratore? Quali sono i limiti stabiliti al riguardo? Quali le novità previste in materia dal Ddl di Bilancio 2026?
Congedo di paternità del genitore intenzionale: effetti retroattivi e possibilità di riesame
Con il messaggio n. 3322 del 2025 l’INPS si è occupato nuovamente del congedo di paternità del genitore intenzionale. Secondo l’Istituto gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2025, che ha riconosciuto anche alla madre intenzionale la possibilità...


