La Corte di Giustizia UE è intervenuta con due diverse sentenze in tema di marchi. In riferimento al cubo di Rubik il Tribunale ha concluso che tutte le caratteristiche essenziali di tale forma sono necessarie per ottenere un risultato tecnico. In particolare, esso considera che la funzione tecnica della terza caratteristica essenziale è quella di consentire di distinguere, per un effetto di contrasto, ciascuna faccia del cubo, così come ognuno dei quadratini della struttura a griglia che figurano su ciascuna di tali facce. In riferimento al segno con la «I» maiuscola e cuore rosso sulla parte sinistra del petto di un capo di abbigliamento, su un’etichetta interna di un capo di abbigliamento e su un capo di abbigliamento all’esterno, all’altezza della nuca il Tribunale ritiene invece che la posizione specifica del segno figurativo su un articolo di abbigliamento descritta dalla sprd.net nelle sue domande di registrazione non era idonea a conferire a tale segno, che in quanto tale ne è privo, un carattere distintivo in relazione ai prodotti di cui trattasi.
Cosa cambia per le PMI con le norme del Listing Act approvate dal CDM
Il Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/2811 e di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2024/2809, nell’ambito del pacchetto europeo...


