L’Avvocato della Corte di Giustizia UE nelle sue conclusioni del 27 novembre 2025 alla causa C-412/24 ha chiarito che l’inserimento, all’interno di un marchio, di un anno che il pubblico potrebbe interpretare come quello di fondazione dell’impresa titolare, anche se in realtà non corrisponde al vero, non comporta automaticamente la nullità del marchio. In altre parole, il semplice fatto che un marchio riporti un anno “suggestivo” o “apparente” non basta, da solo, a renderlo ingannevole o illegittimo. Perché un marchio possa essere dichiarato nullo ai sensi della direttiva, è necessario che esso sia effettivamente idoneo a trarre in inganno i consumatori su una caratteristica concreta e rilevante dei prodotti o dei servizi contraddistinti. Inoltre, tale caratteristica deve essere descritta dal marchio in modo sufficientemente preciso, così da poter incidere sulla percezione del pubblico.
Guide Turistiche: disponibile la funzionalità per richiedere la tessera nazionale di abilitazione
Dal 26 agosto 2026 è disponibile, all’interno dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche, la nuova funzionalità che consente alle guide abilitate di richiedere la tessera nazionale di abilitazione in formato plastificato, realizzata dal Ministero del Turismo in...


