L’Avvocato della Corte di Giustizia UE nelle sue conclusioni del 27 novembre 2025 alla causa C-412/24 ha chiarito che l’inserimento, all’interno di un marchio, di un anno che il pubblico potrebbe interpretare come quello di fondazione dell’impresa titolare, anche se in realtà non corrisponde al vero, non comporta automaticamente la nullità del marchio. In altre parole, il semplice fatto che un marchio riporti un anno “suggestivo” o “apparente” non basta, da solo, a renderlo ingannevole o illegittimo. Perché un marchio possa essere dichiarato nullo ai sensi della direttiva, è necessario che esso sia effettivamente idoneo a trarre in inganno i consumatori su una caratteristica concreta e rilevante dei prodotti o dei servizi contraddistinti. Inoltre, tale caratteristica deve essere descritta dal marchio in modo sufficientemente preciso, così da poter incidere sulla percezione del pubblico.
PIV 2026: come cambiano le configurazioni di valore nella valutazione d’impresa
I principi italiani di valutazione 2026, in vigore dal 1° gennaio 2027, aggiornano il sistema delle configurazioni di valore per la valutazione d’azienda. I PIV 2026 codificano sette configurazioni comuni a tutte le attività rispetto alle precedenti cinque...


