L’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, idonei a rilevare tempestivamente la crisi e a preservare la continuità aziendale. L’art. 3 del Codice della crisi d’impresa rafforza tale impostazione, richiedendo strumenti capaci di monitorare gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari e di valutarne la sostenibilità prospettica. Il modello organizzativo d’impresa adottato per prevenire il sorgere della crisi deve essere adeguato e proporzionato, adottato e applicato dagli organi di controllo secondo il principio del business judgement rule. In cosa consiste?
Mercato della Capacità: approvate le modifiche alle Disposizioni Tecniche di Funzionamento
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, il decreto n. 327 del 16 ottobre 2026 che approva le modifiche alle Disposizioni Tecniche di Funzionamento del Mercato della Capacità, proposte da Terna sulla base...


