Il Pronto Ordini n. 57/2026 chiarisce la posizione del CNDCEC sulla compatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine territoriale e l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Il Consiglio evidenzia che il GDPR non prevede incompatibilità tipizzate, ma richiede l’assenza di conflitti di interessi, da valutare caso per caso secondo le Linee guida WP29 e gli orientamenti del Garante. In linea generale, la partecipazione a organi che definiscono finalità e modalità del trattamento può generare conflittualità, ma non determina automaticamente l’incompatibilità: è possibile nominare un consigliere come RPD purché l’Ordine adotti misure efficaci di prevenzione (dichiarazione e astensione). Il CNDCEC richiama inoltre un recente intervento del Garante che ha ritenuto non conforme la nomina di un consigliere priva di adeguate misure documentate di gestione del conflitto.
Organizzazione e attività Banca d’Italia: modifiche al regolamento in materia di pubblicità e trasparenza
Il provvedimento di Banca d’Italia del 19 agosto 2026 recante modifiche al regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale el 26...