La Nota n. 13041 del 14 agosto 2026 del Ministero del Lavoro chiarisce l’applicazione dell’art. 4, comma 2, del Codice del Terzo settore alle fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali. Il Ministero conferma che ordini e collegi professionali sono enti pubblici non economici, ad appartenenza obbligatoria e con funzioni di tutela dell’interesse pubblico, e pertanto estranei al Terzo settore. Il D.L. 75/2023 non modifica tale qualificazione. Gli ordini non possono essere considerati associazioni professionali ai sensi della legge 4/2013, riservata a enti privatistici a adesione volontaria. L’individuazione delle associazioni escluse dal RUNTS richiede una valutazione caso per caso dell’intero statuto, verificando finalità professionali o di rappresentanza economica.
TUF: in GU l’adeguamento alle norme UE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2026, il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 189 di recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle...


