Con la sentenza n. 172/2026, depositata il 20 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la disciplina sanzionatoria per la pubblicità vietata di giochi e scommesse con vincite in denaro e del gioco d’azzardo (art. 9, comma 2, del D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96/2018). Resta il minimo di 50.000 euro per ogni violazione, ma deve essere possibile applicare un importo inferiore in caso di manifesta sproporzione. La valutazione segue i criteri generali di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: gravità della violazione, opera svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, personalità e condizioni economiche del trasgressore (art. 11 della legge n. 689/1981).
Intervento nei giudizi della Consulta: gli interessi analoghi non bastano
Con l’ordinanza n. 173/2026, depositata il 20 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento chiesto da una società nel giudizio sul Codice delle comunicazioni elettroniche. La società sosteneva che la decisione avrebbe inciso anche sui...


