Gioco d’azzardo: illegittimo il minimo rigido di 50.000 euro per la pubblicità

da | 21 Ott 2026 | Ipsoa - Impresa

È stata pubblicata la sentenza n. 172 del 20 ottobre 2026 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 87/2018 nella parte in cui impone, per le violazioni del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo e delle scommesse, una sanzione amministrativa non inferiore a 50.000 euro senza consentire deroghe in presenza di manifesta sproporzione. La Corte ha ritenuto che il minimo edittale rigido, pur perseguendo finalità di tutela della salute e di deterrenza, possa determinare effetti eccessivamente gravosi in relazione a condotte marginali o di limitata offensività. Richiamando i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, la pronuncia consente ora una modulazione verso il basso della sanzione sulla base dei criteri previsti dall’articolo 11 della legge n. 689/1981, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità dell’autore e delle sue condizioni economiche.

Altre news da questa categoria