La Corte di giustizia dell’Unione europea ha interpretato gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori stabilendo che non è contrario al diritto UE una normativa nazionale che consente al giudice, in sede di ingiunzione di pagamento, di ridurre l’importo del credito escludendo le somme derivanti da clausole abusive, senza dichiararne immediatamente la nullità, purché il consumatore possa successivamente ottenere tale dichiarazione in altri giudizi. Inoltre, è compatibile con la direttiva una normativa che non prevede la partecipazione del consumatore al controllo delle clausole da parte del giudice nella fase di ingiunzione, a condizione che l’ingiunzione non produca effetti di cosa giudicata e che il principio del contraddittorio sia garantito nei procedimenti successivi. In sintesi, la Corte ammette sistemi nazionali che tutelano il consumatore in fasi successive, salvaguardando l’effettività della protezione.
PIV 2026: come cambiano le configurazioni di valore nella valutazione d’impresa
I principi italiani di valutazione 2026, in vigore dal 1° gennaio 2027, aggiornano il sistema delle configurazioni di valore per la valutazione d’azienda. I PIV 2026 codificano sette configurazioni comuni a tutte le attività rispetto alle precedenti cinque...


