Con l’ordinanza n. 13731 del 2026 la Corte di Cassazione amplia l’utilizzo degli strumenti digitali nella gestione del rapporto di lavoro. In particolare, accoglie la validità del licenziamento comunicato tramite e-mail ordinaria. Il principio espresso dai giudici della Suprema Corte è chiaro e operativo: se il licenziamento è scritto e il lavoratore ne ha concreta conoscenza, l’utilizzo di un mezzo diverso da quelli indicati dal CCNL non determina automaticamente l’invalidità del recesso.
Versamento TFR al fondo di tesoreria INPS: quali datori di lavoro sono obbligati e quali no
La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha ridefinito l’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, estendendolo ai datori di lavoro che raggiungono specifiche soglie dimensionali. Alla luce dell’ultimo intervento in materia del decreto Lavoro (D.L....


