Tra le numerose condizioni richieste per l’applicazione dell’esonero contributivo per la stabilizzazione dei rapporti a termine di cui all’art. 4, D.L. n. 62/2026, quella che più di ogni altra espone il datore di lavoro al rischio di un indebito riconoscimento del beneficio riguarda la circostanza, tutta da accertare, che il lavoratore non sia mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. La circolare INPS n. 72/2026 chiarisce quali rapporti di lavoro pregressi non impediscono il riconoscimento dell’agevolazione e quale invece è sempre causa ostativa, esclude la necessità dell’autorizzazione della Commissione UE per questo tipo di aiuto e ricorda che l’obbligo di pubblicazione della vacancy sul SIISL non si applica alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.
Legge delega per la riforma dell’ordinamento forense in Gazzetta Ufficiale: quali sono le novità
Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 è stata pubblicata la legge n. 137/2026 di delega per la riforma dell’ordinamento forense. Il Governo avrà sei mesi per l'emanazione di uno o più decreti legislativi e altri 12 mesi per emanare decreti legislativi...


