Con la decisione di giovedì 4 giugno 2026 resa nella Causa C-907/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la risoluzione del contratto di lavoro, causata dal rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento del luogo di lavoro distante e definitivo disposto unilateralmente dal datore, rientra nella nozione di licenziamento ex Direttiva 98/59/CE. Queste cessazioni, qualificate come licenziamenti indiretti, devono essere obbligatoriamente computate nel calcolo delle soglie numeriche per l’attivazione della procedura di licenziamenti collettivi, inclusi gli obblighi di informazione e consultazione sindacale. Gli Stati membri non possono escludere queste fattispecie dal conteggio, nemmeno se la normativa nazionale prevede soglie di attivazione più basse, al fine di garantire una tutela dei lavoratori uniforme in caso di modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto.
Contratti di solidarietà industriali: istanze sgravio dal 30 novembre al 10 dicembre 2026
Dal 30 novembre al 10 dicembre 2026 le imprese potranno presentare le domande di riduzione contributiva relative ai contratti di solidarietà industriali per l'annualità 2026. Le istanze dovranno essere trasmesse attraverso l'applicativo ministeriale “sgravicdsonline”,...

