Nella sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.
Cessione quinto pensioni: aggiornamento secondo trimestre 2026
Con il messaggio n. 1168 del 2026, l’INPS recepisce il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 16420 del 27 marzo 2026, che ha determinato i tassi effettivi globali medi (TEGM) e i relativi tassi soglia applicabili ai prestiti da estinguersi mediante...


