La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, del D.Lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parola “espressamente”. Nello specifico, la richiamata disposizione è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti, a partire cioè dal 7 marzo 2015, l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”. Quali sono le ragioni della decisione della Corte Costituzionale?
Decreto Lavoro 2026: novità per TEC, rinnovo CCNL, distacco lavoratori e staff leasing
Ridefinizione del trattamento economico complessivo - TEC ai fini della determinazione del salario giusto, incremento dal 30% al 50% dell’anticipazione forfettaria in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi, nonché novità per il distacco di lavoratori tra...


