La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, del D.Lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parola “espressamente”. Nello specifico, la richiamata disposizione è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti, a partire cioè dal 7 marzo 2015, l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”. Quali sono le ragioni della decisione della Corte Costituzionale?
TFR non versato al Fondo di tesoreria INPS: quali obblighi restano a carico del datore di lavoro?
Con la sentenza n. 26356/2026 la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha stabilito che le quote di TFR non versate al fondo di tesoreria INPS restano crediti retributivi: il datore continua a essere obbligato a corrispondere le quote non trasferite, anche se maturate...


