Nella sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.
Decreto Lavoro 2026: novità per TEC, rinnovo CCNL, distacco lavoratori e staff leasing
Ridefinizione del trattamento economico complessivo - TEC ai fini della determinazione del salario giusto, incremento dal 30% al 50% dell’anticipazione forfettaria in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi, nonché novità per il distacco di lavoratori tra...


