Nella sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.
Primo giorno di malattia: l’INPS cambia le regole per la determinazione
L’INPS, con la circolare n. 92/2026, ha fornito indicazioni sulla determinazione del primo giorno di malattia modificando un orientamento applicativo consolidato. Dal 4 settembre 2026 l’Istituto riconosce ai fini previdenziali, a determinate condizioni, anche il...


