La legge di Bilancio 2022 ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’esclusione dalla soggettività passiva all’IRAP delle persone fisiche residenti esercenti attività commerciali, arti o professioni. Per questi soggetti vengono meno anche gli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento dell’IRAP. Nessun acconto, pertanto, è dovuto per il 2022. L’esclusione per via normativa riguarda anche le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria. Invece, i soggetti organizzati in forma di studi associati o di associazione tra professionisti continueranno ad essere incisi dal tributo, a meno di non riuscire a dimostrare che i soci svolgono le attività oggetto d’imposizione IRAP attraverso modalità del tutto autonome rispetto alla struttura formale del soggetto partecipato.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


