Le somme ricevute e assoggettate a tassazione al momento del pagamento e poi restituite al soggetto erogatore costituiscono oneri deducibili dal reddito o possono dar luogo a rimborso d’imposta, applicando l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito. In alternativa, le somme possono essere restituite al netto della ritenuta subita, nel qual caso non costituiscono oneri deducibili né possono dar luogo a rimborso. La norma riguarda sia lavoratori dipendenti, sia lavoratori occasionali e autonomi. Quali sono gli effetti economici della scelta operata dal contribuente che restituisce le somme, nell’ambito del lavoro dipendente?
Il rimborso dell’IVA sui transaction costs si chiede entro il 9 agosto 2026
Scade il 9 agosto 2026 il termine per la presentazione delle istanze di rimborso, ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, per recuperare l’IVA assolta sui transaction cost sostenuti nell’ambito delle operazioni di Merger Leveraged Buy Out (MLBO). L’istanza...


