Le somme ricevute e assoggettate a tassazione al momento del pagamento e poi restituite al soggetto erogatore costituiscono oneri deducibili dal reddito o possono dar luogo a rimborso d’imposta, applicando l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito. In alternativa, le somme possono essere restituite al netto della ritenuta subita, nel qual caso non costituiscono oneri deducibili né possono dar luogo a rimborso. La norma riguarda sia lavoratori dipendenti, sia lavoratori occasionali e autonomi. Quali sono gli effetti economici della scelta operata dal contribuente che restituisce le somme, nell’ambito del lavoro dipendente?
Commercialisti e IA: per l’uso improprio sospensione fino a sei mesi
L’IA entra nel Codice deontologico dei commercialisti: in base ai nuovi commi dell’art. 21, nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto all’attività...


