Le somme ricevute e assoggettate a tassazione al momento del pagamento e poi restituite al soggetto erogatore costituiscono oneri deducibili dal reddito o possono dar luogo a rimborso d’imposta, applicando l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito. In alternativa, le somme possono essere restituite al netto della ritenuta subita, nel qual caso non costituiscono oneri deducibili né possono dar luogo a rimborso. La norma riguarda sia lavoratori dipendenti, sia lavoratori occasionali e autonomi. Quali sono gli effetti economici della scelta operata dal contribuente che restituisce le somme, nell’ambito del lavoro dipendente?
Modello IVA 2026 in linea con l’UE sulle società non operative
Il modello IVA 2026, in scadenza al 30 aprile 2026, recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE sulle società non operative (sentenza 7 marzo 2024, C-341/22). Dal dichiarativo è stato eliminato l’obbligo, per le società e gli enti non operativi, di...


