Quanto al regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, con la risposta a interpello n. 82 del 20 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che trasferirà la propria residenza fiscale in Italia nel corso del 2026 e svolgerà l’attività lavorativa in smart working alle dipendenze del medesimo datore di lavoro estero presso il quale lavorava prima del trasferimento, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fruire del nuovo regime a decorrere dal 2026 e per i successivi 4 periodi di imposta, a nulla rilevando, nel caso di specie, la continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero essendo fiscalmente residente in Finlandia ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


