È “inesistente” il credito d’imposta che si fonda su documenti non veritieri, ovvero che sia non documentato. Diversamente, è “non spettante” il credito d’imposta sostenuto da documentazione reale, laddove il contribuente incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito carente e/o, comunque, inidonea. La prima fattispecie, più grave, è sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo. La seconda fattispecie, meno grave, giustifica una sanzione ridotta e l’applicazione dei termini di decadenza ordinari. È questa la tesi esposta dall’AIDC con la Norma di comportamento n. 219.
730 precompilato e conguaglio: cosa fare in caso di diniego del sostituto d’imposta?
La guida “La dichiarazione precompilata 2026” pubblicata dall’Agenzia delle entrate disciplina la sorte del modello 730 quando il sostituto d’imposta comunica l’avviso di diniego a effettuare il conguaglio. Il contribuente riceve un’e-mail e un avviso nell’area...


