È “inesistente” il credito d’imposta che si fonda su documenti non veritieri, ovvero che sia non documentato. Diversamente, è “non spettante” il credito d’imposta sostenuto da documentazione reale, laddove il contribuente incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito carente e/o, comunque, inidonea. La prima fattispecie, più grave, è sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo. La seconda fattispecie, meno grave, giustifica una sanzione ridotta e l’applicazione dei termini di decadenza ordinari. È questa la tesi esposta dall’AIDC con la Norma di comportamento n. 219.
Riforma dell’ordinamento della giurisdizione tributaria: le proposte dell’UNCAT
Con un comunicato stampa del 15 luglio 2026, l’UNCAT ha reso noto di essere intervenuta, con il presidente Gianni Di Matteo e il consigliere segretario Silvia Siccardi, davanti alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera sullo schema di decreto legislativo che...


