È “inesistente” il credito d’imposta che si fonda su documenti non veritieri, ovvero che sia non documentato. Diversamente, è “non spettante” il credito d’imposta sostenuto da documentazione reale, laddove il contribuente incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito carente e/o, comunque, inidonea. La prima fattispecie, più grave, è sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo. La seconda fattispecie, meno grave, giustifica una sanzione ridotta e l’applicazione dei termini di decadenza ordinari. È questa la tesi esposta dall’AIDC con la Norma di comportamento n. 219.
Contributo straordinario delle banche: pronti i codici tributo
Con la risoluzione n. 20 del 15 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’istituzione dei codici tribute per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario delle banche e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di...


