È “inesistente” il credito d’imposta che si fonda su documenti non veritieri, ovvero che sia non documentato. Diversamente, è “non spettante” il credito d’imposta sostenuto da documentazione reale, laddove il contribuente incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito carente e/o, comunque, inidonea. La prima fattispecie, più grave, è sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo. La seconda fattispecie, meno grave, giustifica una sanzione ridotta e l’applicazione dei termini di decadenza ordinari. È questa la tesi esposta dall’AIDC con la Norma di comportamento n. 219.
Pensione tedesca: imponibile solo sulla quota tassabile in Germania
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 164/2026, conferma che le pensioni tedesche percepite da cittadini italiani residenti in Italia sono imponibili esclusivamente nel nostro Paese, ma solo per la quota che risulterebbe tassabile in Germania. Tale...


