Con la sentenza resa nella causa T-268/25, il Tribunale dell’UE ha dichiarato che non è ammissibile una normativa di uno Stato membro che subordina la possibilità di costituire un gruppo IVA comprendente, da un lato, persone che esercitano attività soggette all’IVA e, dall’altro, persone che esercitano attività esenti o che non esercitano un’attività economica alla condizione che una delle persone del gruppo detenga, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale delle altre persone di tale gruppo, a meno che tale requisito costituisca una misura necessaria e adeguata per conseguire gli obiettivi volti a contrastare l’elusione o l’evasione fiscale.
Riforma dell’ordinamento della giurisdizione tributaria: le proposte dell’UNCAT
Con un comunicato stampa del 15 luglio 2026, l’UNCAT ha reso noto di essere intervenuta, con il presidente Gianni Di Matteo e il consigliere segretario Silvia Siccardi, davanti alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera sullo schema di decreto legislativo che...


