Con la sentenza resa nella causa T-268/25, il Tribunale dell’UE ha dichiarato che non è ammissibile una normativa di uno Stato membro che subordina la possibilità di costituire un gruppo IVA comprendente, da un lato, persone che esercitano attività soggette all’IVA e, dall’altro, persone che esercitano attività esenti o che non esercitano un’attività economica alla condizione che una delle persone del gruppo detenga, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale delle altre persone di tale gruppo, a meno che tale requisito costituisca una misura necessaria e adeguata per conseguire gli obiettivi volti a contrastare l’elusione o l’evasione fiscale.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


