Con la sentenza resa nella causa T-562/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che l’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che la nozione di uso «come combustibile per riscaldamento», di cui a tale disposizione, deve essere interpretata nel senso che essa comprende l’utilizzo di propano durante il test di un bruciatore in condizioni reali al fine di produrre dati di misurazione, senza che il calore di combustione del propano sia successivamente utilizzato.
Contributo di solidarietà temporaneo: quando non configura aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-358/24 l’Avvocato Generale UE ha chiarito che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori...


