Con la sentenza resa nella causa T-562/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che l’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che la nozione di uso «come combustibile per riscaldamento», di cui a tale disposizione, deve essere interpretata nel senso che essa comprende l’utilizzo di propano durante il test di un bruciatore in condizioni reali al fine di produrre dati di misurazione, senza che il calore di combustione del propano sia successivamente utilizzato.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


